14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11989 del 26 marzo 2010
Testo massima n. 1
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi [ nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all’evento-introduzione nell’altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell’evento-ingiusto profitto con altrui danno ], e tutelano beni giuridici diversi [ In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell’individuazione della <
>, potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi ].
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