14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32863 del 25 agosto 2011
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in Massimario
Testo massima n. 1
La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 c.p., perchè l’appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso.
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