14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 1089 del 20 gennaio 2014
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di intervento del P.M. nel giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si tengono presso la sesta sezione non è più obbligatoria, impregiudicata la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse.
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