10 Gen Art. 1054 — Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha il diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità [ 154 disp. att. ].
La stessa norma si applica in caso di divisione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 14481/2018
Qualora, in seguito alla suddivisione di un terreno in sede di vendita forzata, alcuni dei lotti così formati risultino interclusi, gli acquirenti degli stessi hanno diritto di ottenere dagli altri proprietari il passaggio ai sensi dell’art. 1054 c.c., disposizione compatibile con quella di cui all’art. 2919 c.c. In particolare, poiché i frazionamenti immobiliari di un fondo non devono tradursi nella sua interclusione, il giudice può imporre agli acquirenti dei suddetti lotti la realizzazione delle opere necessarie ad evitarla, trattandosi di obbligo che sarebbe sorto anche se il trasferimento fosse stato effettuato dal proprietario originario.
Cass. civ. n. 2922/2014
Per il disposto dell’art. 1054 cod. civ., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall’altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all’interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell’interclusione, della causa estintiva di cui all’art. 1055 cod. civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l’intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.
Cass. civ. n. 1089/2014
In tema di intervento del P.M. nel giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si tengono presso la sesta sezione non è più obbligatoria, impregiudicata la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse.
Cass. civ. n. 20404/2013
Il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l’indennità ai sensi dell’art. 1051 c.c., se non provi l’impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell’art. 1054 c.c..
Cass. civ. n. 21526/2011
In tema di servitù di passaggio, nell’ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto d’alienazione di una parte di esso a titolo oneroso, il diritto dell’acquirente di ottenere la costituzione coattiva e gratuita della servitù di passaggio, ai sensi dell’art. 1054 c.c., nel residuo fondo dell’alienante, può farsi valere soltanto nei confronti di quest’ultimo e dei suoi eredi, non anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell’alienante medesimo.
Cass. civ. n. 23707/2009
La norma di cui all’art. 1054 c.c., sull’interclusione del fondo a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, trova applicazione anche nell’analoga ipotesi di interclusione derivante da espropriazione per pubblica utilità, sicché il diritto di accesso senza corresponsione di indennità va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti dell’ente espropriante, non potendo il proprietario medesimo, rinunziando all’anzidetto beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l’indennità.
Cass. civ. n. 5125/1999
Il diritto dell’acquirente a titolo oneroso di una frazione o lotto di un fondo, originariamente unico, divenuto intercluso a seguito della vendita, di ottenere la costituzione gratuita della servitù di passaggio è esercitabile soltanto nei confronti dell’alienante, o dei suoi eredi, se rimasti proprietari di una parte di fondo, uscente sulla predetta strada, e non invece nei confronti di altri terzi acquirenti di altre porzioni, estranei perciò al contratto, e questo, anche nel caso in cui l’alienante abbia stipulato una pluralità di vendite contestuali, perché tra gli acquirenti dal medesimo dante causa non sorge alcun rapporto, né obbligatorio, né reale, e quindi non possono costituire «l’altro contraente», di cui all’art. 1054 c.c.
Cass. civ. n. 5109/1998
Perché possa essere costituita la servitù coattiva di passaggio prevista dal secondo comma dell’art. 1054 c.c., a carico del condividente, è necessario che lo stato di interclusione sia sorto per effetto della divisione, la quale abbia fatto cessare la possibilità che l’unica parte dell’unico originario fondo aveva di accedere alla strada pubblica attraverso l’altra parte del fondo stesso. Se, invece, l’interclusione preesista alla divisione, perché dovuta a caratteristiche naturali del terreno (nella specie: dislivello) che rendano impossibile o comunque difficoltoso il passaggio dall’una all’altra parte del fondo aperto alla strada pubblica, la servitù va costituita secondo i principi generali stabiliti in materia di servitù coattiva, individuando quale dei fondi occludenti consente il passaggio più agevole e meno dispendioso, essendo a tal fine irrilevante l’intervenuta divisione.
Cass. civ. n. 4207/1997
Il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi ad altro qualsiasi confinante per ottenere il passaggio coattivo pagando l’indennità ai sensi dell’art. 1051 c.c., se non provi l’impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente a norma dell’art. 1054 c.c.
Cass. civ. n. 7931/1991
L’art. 1054 c.c., ai sensi del quale l’alienazione di un fondo, ove determini interclusione della porzione residua rimasta in proprietà dell’alienante, comporta il diritto di quest’ultimo di ottenere dall’acquirente servitù di passaggio, trova applicazione anche nel caso di trasferimento discendente da prelazione esercitata dall’affittuario a norma dell’art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590, considerato che il prelazionante si pone nella veste di avente causa (a titolo oneroso) del concedente, non del terzo promissario in forza del preliminare di vendita. Peraltro, qualora le parti stipulanti il preliminare non abbiano tenuto conto, nella determinazione del prezzo, della suddetta servitù (nella specie, in quanto il preliminare riguardava anche quella porzione residua), deve escludersi l’operatività della citata norma, nel punto in cui nega l’indennità per il passaggio, restando l’indennità medesima dovuta secondo i criteri fissati dall’art. 1053 c.c.
Cass. civ. n. 5904/1987
Il diritto alla costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1054 c.c., in quanto collegantesi esclusivamente alla vicenda negoziale (alienazione a titolo oneroso o divisione) da cui è scaturita l’interclusione del fondo, assume la configurazione di un mero diritto personale, spettante, cioè, soltanto nei confronti dell’altro contraente (o condividente) e dei suoi eredi, ed escluso nei riguardi dell’avente causa per atto tra vivi di detto contraente (o condividente), non risultando dalla oggettiva situazione dei luoghi, né attraverso il mezzo della pubblicità immobiliare dell’atto che ha determinato quella interclusione. Il detto diritto «
ad habendam servitutem» ex art
. 1054 c.c. (che può essere trasferito, in capo all’avente causa per atto tra vivi del proprietario del fondo intercluso), a differenza di quello previsto dall’art. 1051 c.c., non rappresenta una facoltà ricompresa nel diritto di proprietà inteso nella sua configurazione legale tipica, ma costituisce un diritto autonomo, soggetto, in difetto di contraria disposizione, alla ordinaria prescrizione estintiva, salvo l’esercizio della diversa facoltà, non prescrittibile, di ottenere, ex art. 1051, la costituzione di servitù coattiva anche a carico dello stesso fondo dell’alienante a titolo oneroso o del condividente, ove ricorrano i presupposti previsti dalla citata norma.
Cass. civ. n. 2470/1987
Stante il disposto dell’art. 1054 c.c. — per il quale, qualora un fondo sia divenuto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il proprietario di quel fondo ha diritto ad ottenere il passaggio coattivo gratuito dall’altro contraente — deve presumersi che le servitù costituite con lo stesso atto di alienazione o di divisione od anche con atto successivo, che alla interclusione siano oggettivamente finalizzate, abbiano natura coattiva, salvo che dall’atto non risulti una contraria volontà delle parti di assoggettarle al regime delle volontarie.
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