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Art. 1053 — Indennità

Art. 1053 — Indennità

Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.

Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve prima d’imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell’articolo 1038.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10269/2016

L’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva determinato l’indennità ex art. 1053 c.c. facendo esclusivamente riferimento all’estensione dell’area soggetta a servitù in relazione al valore di mercato dell’intero fondo asservito, omettendo, tuttavia, di considerare, da un lato, l’incidenza derivante dalla ricomprensione del cespite in area PIP e, dall’altro, il danno patito in concreto dall’intero fondo per effetto dell’asservimento).

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Cass. civ. n. 14922/2010

Il riconoscimento dell’indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio.

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Cass. civ. n. 5680/2004

Il riconoscimento dell’indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda.

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Cass. civ. n. 4999/1994

L’indennità dovuta dal proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che ai fini della determinazione dell’indennità non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tenere conto di ogni ulteriore pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.

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