14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6360 del 31 maggio 1994
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di truffa ai danni dello Stato commessa da soggetto che, producendo un falso certificato di laurea, abbia conseguito l’abilitazione all’insegnamento e successivamente l’immissione in ruolo conseguentemente percependo, in costanza del rapporto, la regolare retribuzione, il reato perdura fino a quando non vengono interrotte le riscossioni o per volontà del soggetto attivo o per iniziativa di quello passivo ed il momento consumativo coincide quindi con la cessazione dell’attività illecita; trattasi, invero, non di reato continuato, o permanente, ovvero ad effetti permanenti, bensì di reato a «consumazione prolungata», in cui l’azione dà luogo ad un evento che continua a prodursi nel tempo con la realizzazione degli illeciti profitti man mano maturati con altrui danno. [ Alla stregua di tale principio la Corte ha escluso l’applicabilità dell’amnistia il cui termine di efficacia era scaduto in epoca antecedente alla interruzione delle riscossioni ].
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