14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19302 del 26 aprile 2004
Testo massima n. 1
Attesa la funzione dei cosiddetti «cartellini segnatempo» di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l’ora d’ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico [ avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini ], costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell’arco del periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]