Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9773 del 3 marzo 2009

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9773 del 3 marzo 2009

Testo massima n. 1

Ricorre il delitto di truffa, e non l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 16, comma terzo, D.L.vo Lgt. n. 788 del 1945 relativa all’indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l’indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un “quid pluris” rispetto al “mendacio”, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell’ente previdenziale. [ Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli già firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze