14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8443 del 17 luglio 1998
Testo massima n. 1
I delitti di turbata libertà degli incanti [ art. 353 c.p. ] e di truffa [ art. 640 c.p. ] possono concorrere formalmente, dato che essi sono caratterizzati da distinte oggettività giuridiche – l’uno essendo rivolto alla difesa del regolare svolgimento delle gare e l’altro alla tutela della integrità patrimoniale del soggetto passivo – e dalla diversità degli elementi costitutivi.
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Testo massima n. 1
Nel reato di truffa, il profitto dell’agente, che non assuma un attuale profilo di patrimonialità, ben può consistere in altra situazione di vantaggio, eventualmente propedeutica al conseguimento di un vantaggio economico, e il danno patrimoniale del soggetto passivo non deve essenzialmente apprezzarsi in termini di diretto collegamento con l’altrui profitto. [ Fattispecie in cui gli agenti sono stati ritenuti colpevoli dei reati di turbata libertà degli incanti e di truffa, in concorso formale, avendo procurato un danno alla pubblica amministrazione che aveva indetto la gara in relazione agli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara, ed avendo conseguito l’ingiusto profitto della aggiudicazione della gara irregolarmente tenutasi ].
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