14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4205 del 21 febbraio 2014
Testo massima n. 1
Mentre nell’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell’ammissibilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 cod. civ., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale.
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