14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14801 del 28 marzo 2003
Testo massima n. 1
In tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell’ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri.
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Testo massima n. 1
La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, in quanto in materia processuale vige il principio tempus regit actum.
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