14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19996 del 12 giugno 2006
Posted at 20:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di truffa contrattuale, la condotta illecita è integrata dall’omissione del contraente alienante, che consapevolmente non renda edotta la controparte acquirente dell’esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi, a nulla rilevando l’eventuale invalidità del precedente contratto.
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