14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43347 del 13 novembre 2009
Testo massima n. 1
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell’operazione finanziaria proposta al cliente [ nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti “swaps” ], consapevolmente tragga vantaggio per conto dell’istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall’inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. [ Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina – alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall’investitore – la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell’agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto ].
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