14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35352 del 30 settembre 2010
Testo massima n. 1
In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell’imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell’indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume [ art. 2035 c.c. ], mentre va ricondotto allo schema dell’indebito oggettivo [ art. 2033 c.c. ] il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all’ordine pubblico. [ Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell’ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un’assunzione presso le Poste Italiane S.p.A. ].
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