14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37855 del 25 ottobre 2010
Testo massima n. 1
In tema di truffa contrattuale, qualora l’agente sia l’acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest’ultima consegna il bene all’agente e costui paga con l’assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell’assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l’assegno.
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