14 Mag Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 51760 del 23 dicembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di truffa contrattuale, l’ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all’entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell’incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula.
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