Cass. pen. n. 8043 del 8 ottobre 1983

Testo massima n. 1


In tema di delitto di truffa, al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto, col correlativo danno, con il quale profitto il delitto di truffa diviene perfetto, non è sufficiente accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori ma occorre stabilire anche se via sia stata circolazione economica degli stessi, nel senso che i beni economici devono pervenire nella materiale disponibilità dell'agente. Ne consegue che in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della consegna di un bene economico, ma questo non perviene, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quello di truffa consumata.

Testo massima n. 2


Nel delitto di millantato credito, l'interesse protetto è il pregiudizio della pubblica amministrazione, il quale viene offeso ogniqualvolta si dia a credere che il pubblico ufficiale o pubblico impiegato addetto a pubblico servizio, anziché uniformarsi a criteri di unità e correttezza, si lasciano corrompere nell'adempimento dei doveri inerenti alla loro qualità. Ne consegue che, una volta accertata l'inesistenza delle dichiarazioni simulate e una volta condannati i funzionari coinvolti per corruzione, passiva alcuni e attiva altri, non è ravvisabile nei confronti di questi ultimi anche il delitto di millantato credito.

Testo massima n. 3


Nella configurazione giuridica dell'art. 482 c.p. l'abuso di funzioni pubbliche non costituisce elemento essenziale della fattispecie, in quanto è ben possibile che commetta falsità materiale il pubblico ufficiale, agendo fuori dell'esercizio delle sue funzioni senza che si verifichi da parte sua alcun abuso di ufficio.

Normativa correlata