14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21868 del 5 giugno 2002
Testo massima n. 1
In tema di truffa, pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione, è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale — sulla base di un falso documento costituito, nella specie, da una falsa procura a vendere — adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all’agente, atteso che il sdudetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica la cui finalità è l’attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.
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