14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2308 del 8 marzo 1997
Testo massima n. 1
In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all’art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie — non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della vis o della clandestinità — aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti e non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operato tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell’ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell’usucapione [ art. 1061 c.c. ]. [ Fattispecie in tema di servitù di passaggio ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]