14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24739 del 1 luglio 2010
Posted at 20:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]