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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24739 del 1 luglio 2010

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24739 del 1 luglio 2010

Testo massima n. 1

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile.

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