14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32093 del 20 agosto 2010
Posted at 20:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il reato previsto dall’art. 624 bis c.p. la condotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]