14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10314 del 10 ottobre 1980
Testo massima n. 1
L’intercettazione delle comunicazioni radio fra centrali operative e radiomobili dei Corpi di polizia non configura l’ipotesi prevista dall’art. 617 bis c.p., che tutela la riservatezza di comunicazioni telegrafiche o telefoniche e, per estensione dell’art. 623 bis c.p., qualunque altra trasmissione di suoni effettuata con collegamenti su filo o anche guidati. Pertanto, le comunicazioni della polizia, che sono effettuate mediante onde elettriche che si propagano nello spazio, sia pure su bande di frequenza riservate, in senso circolare, ovverossia onnidirezionale, devono ritenersi comprese nelle previsioni di cui al R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, il quale all’art. 18, così come modificato dal R.D. n. 1488 del 1923, tutela penalmente il contenuto di corrispondenza [ radiotelegrafica ] e radiotelefonica.
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