14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8422 del 28 luglio 1992
Testo massima n. 1
Il capoverso dell’art. 617 bis c.p. prevede non un reato proprio — tale dovendosi considerare quello che può essere commesso solo da chi abbia una determinata posizione giuridica o di fatto — ma una circostanza aggravante; ciò in quanto il fatto previsto dal suddetto capoverso è identico a quello di cui al primo comma del medesimo articolo, salvo l’aumento di pena previsto per il caso in cui l’autore del reato rivesta determinate qualità, tra le quali quella di esercente la professione di investigatore privato.
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Testo massima n. 1
In tema di installazione, fuori dei casi consentiti, di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telefoniche, punita dall’art. 617 bis c.p., nel caso di avvenuta installazione — che addirittura, in base alla suddetta norma, può riguardare anche soltanto «parti» di apparati o strumenti — la responsabilità può essere esclusa soltanto se l’apparecchiatura sia in modo assoluto inidonea all’intercettazione e non pure nel caso di esistenza di eliminabili difetti tecnici dell’apparecchiatura stessa, o errato montaggio del materiale. Dovendosi, invero, avere riguardo all’attività di installazione e non a quella — successiva — dell’intercettazione, il reato resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non attinente all’inidoneità assoluta, gli apparecchi non abbiano funzionato, e quindi non si sia realizzata l’intercettazione.
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