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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4751 del 21 maggio 1983

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4751 del 21 maggio 1983

Testo massima n. 1

L’attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile al delitto di violazione di domicilio poiché tale reato offende non già il patrimonio, bensì l’inviolabilità del domicilio.

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