Cass. pen. n. 10745 del 18 novembre 1985
Testo massima n. 1
Lo stabilimento industriale deve ritenersi privata dimora, ai fini del reato di violazione di domicilio perché è il luogo dove l'imprenditore svolge la sua attività lavorativa e dove pertanto ha il diritto di disporre dei locali tutti dell'impresa, non essendo tale diritto escluso dalle limitazioni introdotte dallo Statuto dei lavoratori, e di escludervi le persone a lui non accette.