Cass. pen. n. 6844 del 13 giugno 1994

Testo massima n. 1


Risponde del reato di violazione di domicilio, chi si introduca o si intrattenga in un esercizio commerciale per minacciare o aggredire o comunque per uno scopo illecito del tutto opposto a quello di usufruire dei servizi offerti dal locale, ritenendosi implicita la contraria volontà del titolare dello ius prohibendi.

Normativa correlata