14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7414 del 28 marzo 2014
Testo massima n. 1
Ai fini del riconoscimento del privilegio speciale ex art. 2758, secondo comma, cod. civ. del credito insinuato al passivo fallimentare da un professionista per l’attività professionale compiuta [ nella specie, stragiudiziale ] è necessaria la sussistenza del bene oggetto della prelazione al momento della verifica del credito o, quanto meno, la sua individuabilità, cosicché non possa escludersi la successiva acquisizione all’attivo fallimentare; nel caso in cui, invece, il credito nasca “ab origine” senza un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, esso va considerato alla stregua di un chirografario, mancando il possibile valore sul quale la causa di prelazione possa trovare collocazione. Costituisce onere del creditore, da adempiersi in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo del privilegio speciale richiesto, ma anche il bene costituente l’oggetto specifico del diritto di prelazione.
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