10 Gen Art. 2758 — Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito [ 2772, 2778 n. 7 ].
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7414/2014
Ai fini del riconoscimento del privilegio speciale ex art. 2758, secondo comma, cod. civ. del credito insinuato al passivo fallimentare da un professionista per l’attività professionale compiuta (nella specie, stragiudiziale) è necessaria la sussistenza del bene oggetto della prelazione al momento della verifica del credito o, quanto meno, la sua individuabilità, cosicché non possa escludersi la successiva acquisizione all’attivo fallimentare; nel caso in cui, invece, il credito nasca “ab origine” senza un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, esso va considerato alla stregua di un chirografario, mancando il possibile valore sul quale la causa di prelazione possa trovare collocazione. Costituisce onere del creditore, da adempiersi in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo del privilegio speciale richiesto, ma anche il bene costituente l’oggetto specifico del diritto di prelazione.
Cass. civ. n. 8683/2013
Il privilegio speciale per il credito di rivalsa IVA spetta sul bene (nella specie, prodotti petroliferi) che ha formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio, senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità – la cui prova incombe sul cedente – perché non consumato o confuso con altri beni omologhi.
Cass. civ. n. 8222/2011
Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale), non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell’art. 111, primo comma, legge fall. (applicabile nel testo “ratione temporis”), in quanto la disposizione dell’art. 6 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l’operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell’amministrazione o dall’esercizio provvisorio, può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c., nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo – su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell’IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema di contabilizzazione dell’imposta e non di un’anomalia distorsiva del sistema concorsuale.
Cass. civ. n. 17120/2004
Il credito dell’Amministrazione doganale derivante dall’indebita corresponsione di un prefinanziamento collegato ad esportazioni per le quali siano state richieste sovvenzioni (cosiddette restituzioni all’esportazione) a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), non è assistito dal privilegio speciale dell’art. 2758 c.c. per i crediti per tributi indiretti, giacché il credito di restituzione dell’amministrazione doganale non ha natura tributaria (derivando, appunto, da un indebito finanziamento), né può ritenersi equiparato dalla legge ad un credito tributario, tale equiparazione non essendo prevista, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
Cass. civ. n. 670/1997
Gli interessi prodotti dai crediti dello stato per imposta (nella specie di registro), maturati sia prima sia dopo l’instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore fallito, non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale.
Cass. civ. n. 11143/1996
Il credito per Iva inerente al credito del professionista costituisce una rivalsa e pertanto ad esso si applica la specifica disposizione dell’art. 2758, secondo comma, c.c., che prevede solo il privilegio speciale sui beni ai quali si riferisce il servizio, sempre che siano sussistenti ed ipotizzabili nel caso singolo.
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