Art. 2757 – Codice civile – Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo II - Dei privilegi > Sezione II - Dei privilegi sui mobili
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso [2778, nn. 5-6].
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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