14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14922 del 21 giugno 2010
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il riconoscimento dell’indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]