14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8955 del 17 aprile 2014
Testo massima n. 1
Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall’art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente [ associante ] di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all’altro [ associato ] e l’apporto che quest’ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell’impresa. Ne consegue l’applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 cod. civ.
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