14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4999 del 21 maggio 1994
Testo massima n. 1
Il requisito della rispondenza del passaggio alle esigenze della agricoltura o dell’industria, richiesto dal secondo comma dell’art. 1052 c.c. per la costituzione del passaggio coattivo, deve essere valutato non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi, e dalle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.
Testo massima n. 2
L’indennità dovuta dal proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che ai fini della determinazione dell’indennità non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tenere conto di ogni ulteriore pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]