14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 635 del 19 aprile 1971
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della scriminante di cui all’art. 598 c.p. gli atti presentati alle competenti autorità giudiziarie o amministrative debbono provenire da un soggetto che sia parte in un procedimento; va escluso ogni altro scritto che, come le copie e i ricorsi amministrativi, non valgono a costituire un rapporto contenzioso.
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