Cass. pen. n. 350 del 5 aprile 1972

Testo massima n. 1


Le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie debbono concernere l'oggetto della causa in modo diretto e non mediato e opinabile. (Fattispecie in cui un avvocato convenuto in giudizio per questioni non attinenti alla professione, era stato leso nel prestigio professionale).

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