14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5403 del 13 aprile 1989
Posted at 20:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
La non punibilità del difensore prevista dall’art. 598 c.p. è limitata agli scritti presentati e ai discorsi pronunciati nei procedimenti davanti agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [ sempre che le offese concernano l’oggetto della causa o del ricorso ] e non si estende agli scritti che, pur redatti dal difensore, abbiano altra destinazione. [ Fattispecie relativa a diniego dell’esimente per lettera redatta da difensore e destinata alla pubblicazione a mezzo stampa ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]