14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39934 del 3 novembre 2005
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in Massimario
Testo massima n. 1
La ragione dell’immunità giudiziale prevista dall’art. 598 c.p. sta nell’escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria, che pur riguardando l’oggetto della causa, siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all’ambito dell’esercizio della difesa tutelato dall’art. 51 c.p.
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