14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6701 del 22 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell’art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell’ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale è l’unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte. [ Fattispecie nella quale tali frasi erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la Corte ha dichiarato che il giudice penale che aveva applicato la causa di non punibilità era incompetente, nella specie, a decidere sul risarcimento del danno previsto dal comma secondo dell’art. 598 c.p. ].
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Testo massima n. 1
L’art. 598 c.p., nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per le frasi offensive che «concernono» l’oggetto della causa, va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa, ed esso si pone in contraddizione solo apparente rispetto all’art. 89 c.p.c., che dispone il risarcimento soltanto per le frasi offensive che «non riguardano» l’oggetto della causa. Quest’ultima norma va infatti intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa, sebbene ad essa non estranee.
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