14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1798 del 22 gennaio 2007
Testo massima n. 1
Sussiste l’esimente di cui all’art. 598 c.p. – per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative – qualora un legale scriva una lettera con la quale si addebitino fatti di reato [ nella specie di avere reso dichiarazioni giudiziarie mendaci, diffamatorie e calunniose in relazione ad un procedimento per minaccia, successivamente archiviato ], attribuiti dal proprio cliente alla destinataria della diffida stragiudiziale, considerato che l’esercizio di un diritto scrimina, sempre che sia rispettato il limite della continenza, se il fatto offensivo è vero e che, in tale ambito, rientra anche lo ius postulandi e defendendi sia nel momento giudiziale e processuale sia in quello preprocessuale, preparatorio e strumentale all’esercizio di esso
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