14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20882 del 25 maggio 2011
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione, qualora l’atto giudiziario redatto dal difensore contenga affermazioni o espressioni diffamatorie, la relativa responsabilità penale in ordine al reato di cui all’art. 595 c.p. [ ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 598 c.p. ], può estendersi, in virtù della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, alla parte che abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nel testo incriminato. [ Nella specie l’imputato aveva ammesso di avere letto le espressioni oggetto di imputazione prima che il ricorso venisse depositato ].
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