14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 860 del 11 marzo 1976
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in Massimario
Testo massima n. 1
La possibilità di domandare lo scarico coattivo per acque impure, prevista dall’art. 1043 secondo comma c.c., a condizione che vengano adottate le precauzioni idonee ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia, prescinde dal grado di impurità delle acque, e riguarda anche quelle luride per la presenza di rifiuti [ ad esempio, provenienti da scarichi di latrine ], purché questi ultimi non siano di entità tale da far escludere che si tratti di scarico di acqua.
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