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Art. 1043 — Scarico coattivo

Art. 1043 — Scarico coattivo

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6562/2015

Nella controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora l’interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall’attore, tra le quali che la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.

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Cass. civ. n. 9891/1996

La servitù di fognatura — che va equiparata al generico scarico coattivo di cui all’art. 1043 c.c. — attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all’installazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere, salvo che il titolo preveda più ampi poteri. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che ha escluso dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia delle chiavi del cancello di accesso al fondo servente, stante il carattere saltuario e non quotidiano dell’accesso al fondo servente rientrante fra gli adminicula della predetta servitù).

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Cass. civ. n. 2948/1994

I presupposti della costituzione di una servitù di scarico coattivo
ex art. 1043 c.c. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall’art. 1037 c.c. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l’acquedotto coattivo, che il passaggio richiesto — sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria — sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei tondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque (art. 1037 c.c.) e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.

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Cass. civ. n. 4015/1978

Non è configurabile, per illiceità dell’oggetto, un diritto di servitù di scarico di acque impure, con deflusso in solchi aperti che provochino ristagni maleodoranti ed infetti nel fondo del vicino, in violazione delle norme imperative dettate a salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica. Ne consegue che l’esercizio di fatto di quello scarico non può costituire possesso utile all’acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù.

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Cass. civ. n. 1398/1976

La servitù coattiva di scarico, di cui all’art. 1043 c.c., può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli o industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari di edifici; il testo legislativo, infatti, non impone una distinzione tra acque impure e acque luride, intese queste ultime come le acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure, né è dato alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque; il riferimento alle acque impure contenuto nel secondo comma dell’art. 1043 c.c. è fatto perciò unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva va subordinata all’adozione di idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie al fondo servente; e ne consegue che, ai fini della costituzione della servitù, non è il grado o il tipo di impurità delle acque ad assumere rilevanza, sebbene, piuttosto, la possibilità o meno di adottare le precauzioni anzidette, e pertanto non è giustificata, nemmeno sotto questo profilo, un’interpretazione restrittiva della norma in questione, dal momento che il livello della moderna tecnologia consente sicuramente di realizzare ogni opportuna cautela, nel senso voluto dalla legge, anche per gli scarichi di acque luride.

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Cass. civ. n. 860/1976

La possibilità di domandare lo scarico coattivo per acque impure, prevista dall’art. 1043 secondo comma c.c., a condizione che vengano adottate le precauzioni idonee ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia, prescinde dal grado di impurità delle acque, e riguarda anche quelle luride per la presenza di rifiuti (ad esempio, provenienti da scarichi di latrine), purché questi ultimi non siano di entità tale da far escludere che si tratti di scarico di acqua.

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