14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3040 del 15 marzo 1987
Testo massima n. 1
Il reato previsto dall’art. 474 c.p. [ «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» ] ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo della merce, che sia protetto e riconosciuto dallo Stato o all’estero. Il reato di cui all’art. 517 c.p. [ «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» – sussidiario rispetto al primo – ha invece per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché esso sia idoneo a trarre in inganno l’acquirente. Ne deriva che mentre per la configurabilità del primo reato occorre un’effettiva contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo così che questo possa confondersi con quello vero; per l’altro è sufficiente invece una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi.
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