14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10798 del 20 ottobre 1994
Testo massima n. 1
Gli estremi della condotta illecita descritta nell’art. 517 c.p. [ vendita di prodotti industriali con segni mendaci ] si ravvisano nella imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l’effetto tipico in tale norma prevista, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto. [ Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, la Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso del P.M. secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo – costituito dai cani dalmati tratti dal noto film «La carica dei 101» – ha svalutato le osservazioni dei giudici di appello secondo cui i maglioni non sarebbero stati oggettivamente confondibili non solo perché recavano etichetta diversa, ma anche per altri elementi distintivi, quali il prezzo e la qualità della merce, né sussisteva il pericolo di induzione in inganno del consumatore, poiché il diritto alla riproduzione del disegno dei «cani dalmati» non era stato concesso in esclusiva ].
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