Cass. pen. n. 10218 del 12 luglio 1989

Testo massima n. 1


Ai fini dell'imputabilità lo stato di tossicodipendenza può assumere rilevanza soltanto se sul medesimo si innesti e si sovrapponga uno stato patologico riguardante anche la capacità di intendere e di volere.

Testo massima n. 2


In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, poichè il malore improvviso incide sull'imputabilità, non rientrando nella categoria giuridica del caso fortuito, deve essere accertato d'ufficio dal giudice e non provato dall'imputato. Costui, tuttavia, ha l'obbligo di allegazione e di indicazione degli elementi specifici di valutazione su cui l'assunto si fonda. Ne consegue, pertanto, che in caso di dubbio è consentita la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Testo massima n. 3


La cronica intossicazione da sostanze stupefacenti può influire sulla capacità di intendere e di volere, quando, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provochi alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia.

Normativa correlata