14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10218 del 12 luglio 1989
Testo massima n. 1
Ai fini dell’imputabilità lo stato di tossicodipendenza può assumere rilevanza soltanto se sul medesimo si innesti e si sovrapponga uno stato patologico riguardante anche la capacità di intendere e di volere.
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Testo massima n. 1
In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, poichè il malore improvviso incide sull’imputabilità, non rientrando nella categoria giuridica del caso fortuito, deve essere accertato d’ufficio dal giudice e non provato dall’imputato. Costui, tuttavia, ha l’obbligo di allegazione e di indicazione degli elementi specifici di valutazione su cui l’assunto si fonda. Ne consegue, pertanto, che in caso di dubbio è consentita la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.
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