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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5250 del 30 aprile 1988

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5250 del 30 aprile 1988

Testo massima n. 1

L’art. 116 c.p. assoggetta, nel quadro della maggiore pericolosità della delinquenza associata, la deviazione individuale dal piano concordato da parte di uno dei concorrenti, ad una disciplina più severa di quella predisposta dall’art. 83 stesso codice per la divergenza tra voluto e realizzato, che si verifica in regime di esecuzione monosoggettiva. Data la diversità esistente tra le situazioni disciplinate dalle due norme, l’art. 83, primo comma, c.p. può, atteso il carattere generale della disciplina dell’aberratio delicti, trovare applicazione anche nell’ambito della partecipazione criminosa, ogni qualvolta il reato diverso sia dall’esecutore materiale [ o dagli esecutori materiali nell’ipotesi di esecuzione frazionata ] commesso per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o altra causa — purché non assistita dal coefficiente psichico della rappresentazione e della volontà — e di tale reato tutti i concorrenti rispondono a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Testo massima n. 1

Nel concorso di persone nel reato qualora accanto al reato non voluto venga realizzato anche quello concordato, tutti i concorrenti rispondono di entrambi i reati, secondo le regole dettate dall’art. 81 c.p. per il concorso formale e materiale dei reati, salvo la diminuzione della pena prevista per il concorrente che non volle il reato diverso e più grave. La diversità di disciplina che caratterizza l’aberratio delicti plurilesiva ex art. 83 secondo comma, e la deviazione individuale del piano concordato, disciplinato dall’art. 116, nell’ambito del concorso di persone e l’impossibilità di applicare alla ipotesi di realizzazione cumulativa la regola contenuta nel secondo comma dell’art. 83, si spiega considerando che nell’ipotesi di concorso, contrariamente a quanto avviene nella realizzazione monosoggettiva, il concorrente, che affida ad altri [ o anche ad altri ] il dominio dell’accadimento, necessariamente si rappresenta, in relazione anche alla natura del reato concordato, che taluno dei partecipi possa andare oltre i limiti dell’accordo o che prenda di sua iniziativa delle decisioni autonome per superare le difficoltà, che possono insorgere durante l’esecuzione dell’impresa criminosa. Di conseguenza, qualora il reato diverso, commesso dall’esecutore materiale, si prospetti come lo sviluppo logico e prevedibile dell’accordo criminoso, nell’evolversi delle situazioni umane, egli risponde anche di tale reato a titolo di dolo e la pena per esso prevista, è diminuita, ove il reato realizzato sia più grave.

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