Cass. pen. n. 4754 del 16 maggio 1985

Testo massima n. 1


Nell'aberratio ictus i due eventi - il voluto e il non voluto - debbono essere caratterizzati dalla stessa natura del bene e interesse giuridico offeso; nell'aberratio delicti, invece, la detta uguaglianza tra i due eventi è esclusa, dovendo porsi a carico del reo un evento intrinsecamente diverso da quello voluto.

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