14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15134 del 23 novembre 2000
Testo massima n. 1
La nomina dell’arbitro, quale atto negoziale di integrazione del compromesso e della clausola compromissoria, deve essere fatta personalmente dalle parti — o da procuratore munito del relativo potere negoziale —, mentre la procura alle liti relativa al giudizio arbitrale non legittima il difensore alla nomina dell’arbitro nell’interesse del suo assistito [ non potendo la stessa essere configurata, di per sé, come mandato speciale rispetto alla nomina ], a meno che, in essa, non possa ravvisarsi anche un mandato a procedere a tale designazione, e salva sempre la facoltà di ratifica da parte dell’interessato [ con conseguente sanatoria del vizio della designazione ], che non può desumersi automaticamente dal mero conferimento della procura, necessitando, a sua volta, del concorso di altri elementi di fatto [ la cui valutazione è, peraltro, di esclusiva competenza del giudice di merito ].
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