14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13645 del 22 luglio 2004
Testo massima n. 1
Nel procedimento arbitrale, la ricusazione dell’arbitro deve essere proposta mediante ricorso al Presidente del tribunale, così come prescrive l’art. 815, secondo comma, c.p.c.; è pertanto assolutamente inidonea ad integrare tale atto di impulso processuale, e a dar vita agli effetti che alla proposizione dello stesso si ricollegano, l’istanza di ricusazione indirizzata con telegramma al Presidente del collegio arbitrale, stante la radicale irritualità dello strumento formale utilizzato e l’improprietà nell’individuazione del destinatario.
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