14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15070 del 22 novembre 2000
Testo massima n. 1
L’impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d’appello è proponibile, ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, ancorché il provvedimento arbitrale sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell’art. 825 del codice di rito, l’impugnazione predetta non può dirsi ammissibile [ ancorché si impugni il lodo allegando la nullità della clausola compromissoria perché in contrasto con norme imperative ], essendo legittimamente esperibile la sola l’azione per [ eventuali ] vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
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