14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10155 del 14 ottobre 1998
Testo massima n. 1
L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale si propone con citazione alla quale si applica l’art. 163 bis c.p.c. sulla durata del termine a comparire, compresa la disposizione di cui al comma 2 di detto articolo che consente l’abbreviazione del medesimo termine per le cause che richiedono pronta spedizione, a seguito di decreto motivato del capo dell’ufficio. La trascrizione di tale decreto nella copia notificata della citazione è sufficiente ad escludere il vizio di nullità della citazione stessa, atteso che la previsione contenuta nel citato comma 2, relativa alla stesura del decreto menzionato in calce anche alle copie dell’atto, oltreché all’originale dello stesso, non può considerarsi dettata a pena di nullità, tale conseguenza dovendo ritenersi riservata alla assenza sulla citazione notificata della copia del decreto stesso.
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Testo massima n. 2
L’istanza per la sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale, impugnato con azione di nullità, non dà luogo ad un procedimento distinto da quello di impugnazione, ma, se trattata prima dell’udienza di comparizione fissata in quel giudizio, si configura come una fase incidentale dello stesso, con la conseguenza che, notificata la citazione contenente l’impugnazione per nullità, l’iscrizione della causa a ruolo fatta dall’attore, con deposito di nota di iscrizione che si riferisca specificamente a quella citazione ed alla data dell’udienza di comparizione in essa indicata, vale ai fini della costituzione nel giudizio di nullità ancorché quale oggetto della causa venga indicata nella nota la «sospensione» del lodo arbitrale, posto che tale sospensione non è idonea a dar vita ad alcun diverso procedimento cui quella costituzione possa riferirsi.
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